1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti un'innovativa ed organica disciplina delle organizzazioni giuridiche che, comunque denominate e regolate dalla vigente legislazione speciale di riferimento, risultino contraddistinte dall'attuazione, anche in forma indiretta, di finalità o servizi di pubblico interesse o di pubblica utilità nonché dall'assenza di finalità lucrative a diretto vantaggio dei partecipanti.
1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire lo status di «organizzazione non profit», sulla scorta di elementi giuridici, economico-sociali ed organizzativi in grado di preservare, comunque, la specificità propria degli organismi di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale;
b) prevedere una disciplina uniforme delle organizzazioni non profit per quanto attiene in particolare a:
1) definizione dello scopo e dei settori d'intervento;
2) vincolo di non ridistribuzione degli utili;
3) divieto di distribuzione del patrimonio anche alla cessazione dell'organizzazione;
4) individuazione delle diverse tipologie organizzative, nel rispetto delle specificità indicate alla lettera a);
5) articolazione giuridica di organizzazioni parallele e complesse;
6) obbligo d'informazione contabile e doveri fiduciari degli amministratori;
7) impugnazioni delle delibere dell'assemblea e dell'organo amministrativo;
8) trasformazione e scioglimento;
c) prevedere un nuovo regime agevolato per le organizzazioni non profit che svolgono attività di utilità sociale, diretto a garantire un sistema di esenzioni fiscali in rapporto al servizio sociale svolto;
d) prevedere un sistema di integrale deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate in favore delle organizzazioni;
e) regolare le condizioni alle quali le organizzazioni non profit possono svolgere attività d'impresa tenuto conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
1) iscrizione nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) tenuta dei libri contabili ed obbligo di redazione del bilancio;
3) attività economica prevalente;
4) pubblicità della situazione patrimoniale;
5) affidamento dei terzi creditori;
6) responsabilità degli amministratori;
7) stato d'insolvenza;
f) prevedere condizioni uniformi per l'utilizzo, anche mediante forme agevolate, di personale dipendente, di lavoratori interinali e di collaboratori a carattere coordinato e continuativo.
1. Sullo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sono acquisiti i pareri