PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti un'innovativa ed organica disciplina delle organizzazioni giuridiche che, comunque denominate e regolate dalla vigente legislazione speciale di riferimento, risultino contraddistinte dall'attuazione, anche in forma indiretta, di finalità o servizi di pubblico interesse o di pubblica utilità nonché dall'assenza di finalità lucrative a diretto vantaggio dei partecipanti.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire lo status di «organizzazione non profit», sulla scorta di elementi giuridici, economico-sociali ed organizzativi in grado di preservare, comunque, la specificità propria degli organismi di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale;

          b) prevedere una disciplina uniforme delle organizzazioni non profit per quanto attiene in particolare a:

              1) definizione dello scopo e dei settori d'intervento;

              2) vincolo di non ridistribuzione degli utili;

              3) divieto di distribuzione del patrimonio anche alla cessazione dell'organizzazione;

 

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              4) individuazione delle diverse tipologie organizzative, nel rispetto delle specificità indicate alla lettera a);

              5) articolazione giuridica di organizzazioni parallele e complesse;

              6) obbligo d'informazione contabile e doveri fiduciari degli amministratori;

              7) impugnazioni delle delibere dell'assemblea e dell'organo amministrativo;

              8) trasformazione e scioglimento;

          c) prevedere un nuovo regime agevolato per le organizzazioni non profit che svolgono attività di utilità sociale, diretto a garantire un sistema di esenzioni fiscali in rapporto al servizio sociale svolto;

          d) prevedere un sistema di integrale deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate in favore delle organizzazioni;

          e) regolare le condizioni alle quali le organizzazioni non profit possono svolgere attività d'impresa tenuto conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

              1) iscrizione nel registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

              2) tenuta dei libri contabili ed obbligo di redazione del bilancio;

              3) attività economica prevalente;

              4) pubblicità della situazione patrimoniale;

              5) affidamento dei terzi creditori;

              6) responsabilità degli amministratori;

              7) stato d'insolvenza;

          f) prevedere condizioni uniformi per l'utilizzo, anche mediante forme agevolate, di personale dipendente, di lavoratori interinali e di collaboratori a carattere coordinato e continuativo.

Art. 3.
(Intese e pareri).

      1. Sullo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sono acquisiti i pareri

 

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della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle organizzazioni non profit; lo schema è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla data di assegnazione.
      2. Le regioni adeguano la propria disciplina ai princìpi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.